Cos’è il consenso informato
La legge italiana prevede che i medici e gli operatori sanitari possono
curare una persona solo se questa è d’accordo e dà il consenso informato. Il
malato deve, cioè, poter decidere se vuole essere
curato per una malattia: ha il diritto/dovere di conoscere tutte le
informazioni disponibili sulla propria salute, chiedendo al medico ciò che non
è chiaro, e di scegliere, di conseguenza in modo informato, se sottoporsi ad
una determinata terapia.
Esistono due forme di Consenso Informato, verbale e scritto. Il consenso
deve essere scritto nei casi in cui l’esame clinico o la terapia medica possono comportare gravi conseguenze per la salute e
l’incolumità della persona. Se il consenso è
rifiutato, il medico ha l’obbligo di non eseguire o di interrompere l’esame clinico
o la terapia in questione. Il consenso scritto è anche obbligatorio, per legge,
quando si dona o si riceve sangue, nei casi in cui si assume un farmaco ancora
sperimentale, negli accertamenti di un’infezione da HIV. Negli altri casi,
soprattutto quando è consolidato il rapporto di fiducia tra il medico e
l’ammalato, il consenso può essere solo verbale ma deve essere espresso
direttamente al medico.
In ogni caso, il consenso informato dato dal malato deve essere attuale,
deve cioè riguardare una situazione presente e non una
futura. Per questo, la legge non riconosce la validità dei testamenti
biologici.
Se la cura considerata prevede più fasi diverse e
separabili, ogni fase necessita di un consenso separato: la persona
malata deve dare il suo consenso per ogni singola parte di cura. È legittimo
revocare un consenso già dato ed interrompere una cura in corso, sempre che
questo non sia materialmente impossibile o non metta a
serio rischio la vita della persona.
Il consenso informato ad una determinata cura può essere espresso da
un'altra persona solo se questa è stata delegata chiaramente dal malato stesso.
Se la persona malata è minorenne, il consenso è
automaticamente delegato ai genitori. Il minorenne, però, ha diritto ad essere
informato e ad esprimere i suoi desideri, che devono essere tenuti in
considerazione.
Se il malato è
maggiorenne ma è incapace di decidere, è il tutore legale a dovere esprimere il
consenso alla cura. ma la persona interdetta ha
diritto ad essere informato e di veder presa in considerazione la sua volontà.
Le uniche eccezioni all’obbligo del consenso informato sono:
* le situazioni nelle quali la
persona malata ha espresso esplicitamente la volontà di non essere informata;
* le condizioni della persona
siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un immediato
intervento "di necessità e urgenza" indispensabile. In questi casi si
parla di consenso presunto;
* i casi in cui si può parlare di
consenso implicito, per esempio per quelle cure di routine, o per quei farmaci
prescritti per una malattia nota. Si suppone, infatti, che in questo caso sia
consolidata l’informazione ed il consenso relativo;
* in caso di rischi che
riguardano conseguenze atipiche, eccezionali ed imprevedibili di un intervento
chirurgico, che possono causare ansie e timori
inutili. Se, però, il malato richiede direttamente questo tipo di informazioni, il medico deve fornirle;
* i Trattamenti Sanitari
Obbligatori (TSO), in caso di particolari disturbi
psichici;
* le vaccinazioni obbligatorie,
stabilite nei programmi nazionali di salute pubblica.
12 Aprile 2006, proposta di
Linee di Indirizzo
per la Gestione del Consenso Informato,
Regione Piemonte
1- consenso informato
2- bioetica-consenso informato
3- colpa medica-consenso informato
www.feliceapicella.it