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Codice di Deontologia Medica
"L’etica ha raccolto il nome più espressivo di deontologia"
J. Bentham
Il codice di
deontologia medica e’ un corpus di regole di autodisciplina
predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti
all’ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta
professionale.
GIURAMENTO PROFESSIONALE
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:
. di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
. di
perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della
salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della sofferenza, cui
ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e
sociale, ogni mio atto professionale;
. di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
. di
attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana,
contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò
mai le mie conoscenze;
. di
prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza
e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano
l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in
contrasto con gli scopi della mia professione;
. di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali;
. di
evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e
comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della
categoria;
. di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
. di
curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno
indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da
ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e
ideologia politica;
. di
prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di
mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità
competente;
. di
rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera
scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e
paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
. di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico;
. di
osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho
veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in
ragione del mio stato.
I N D I C E
GIURAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
-Art. 1 Definizione
-Art. 2 Potestà disciplinare - Sanzioni
TITOLO II
COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO I Indipendenza e dignità della professione
-Art. 3 Doveri del medico
-Art. 4 Libertà e indipendenza della professione
-Art. 5 Esercizio dell'attività professionale
-Art. 6 Limiti dell'attività professionale
CAPO II Prestazioni d'urgenza
-Art. 7 Obbligo di intervento
-Art. 8 Calamità
CAPO III Obblighi peculiari del medico
-Art. 9 Segreto professionale
-Art.10 Documentazione e tutela dei dati
-Art.11 Comunicazione e diffusione di dati
CAPO IV Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
-Art.12 Prescrizione e trattamento terapeutico
-Art.13 Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo
-Art.14 Accanimento diagnostico-terapeutico
-Art.15 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica
CAPO V Obblighi professionali
-Art.16 Aggiornamento e formazione professionale permanente
TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I Regole generali di comportamento
-Art.17 Rispetto dei diritti del cittadino
-Art.18 Competenza professionale
-Art.19 Rifiuto d'opera professionale
-Art.20 Continuità delle cure
-Art.21 Documentazione clinica
-Art.22 Certificazione
-Art.23 Cartella clinica
CAPO II Doveri del medico e diritti del cittadino
-Art.24 Libera scelta del medico e del luogo di cura
-Art.25 Sfiducia del cittadino
-Art.26 Soccorso d'urgenza
-Art.27 Fornitura di medicinali
-Art.28 Comparaggio
CAPO III Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili
-Art.29 Assistenza
CAPO IV Informazione e consenso
-Art.30 Informazioni al cittadino
-Art.31 Informazione a terzi
-Art.32 Acquisizione del consenso
-Art.33 Consenso del legale rappresentante
-Art.34 Autonomia del cittadino
-Art.35 Assistenza d'urgenza
CAPO V Assistenza ai malati inguaribili
-Art.36 Eutanasia
-Art.37 Assistenza al malato inguaribile
CAPO VI Trapianti
-Art.38 Prelievo di parti di cadavere
-Art.39 Prelievo di organi e tessuti da persona vivente
CAPO VII Sessualità e riproduzione
-Art.40 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
-Art.41 Interruzione volontaria di gravidanza
-Art.42 Fecondazione assistita
CAPO VIII Sperimentazione
-Art.43 Interventi sul genoma e sull'embrione umano
-Art.44 Test genetici predittivi
-Art.45 Sperimentazione scientifica
-Art.46 Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo
-Art.47 Sperimentazione clinica
-Art.48 Sperimentazione sull'animale
CAPO IX Trattamento medico e libertà personale
-Art.49 Obblighi del medico
-Art.50 Tortura e trattamenti disumani
-Art.51 Rifiuto consapevole di nutrirsi
CAPO X Onorari professionali
-Art.52 Onorari professionali
CAPO XI Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
-Art.53 Pubblicità sanitaria
-Art.54 Informazione sanitaria
-Art.55 Scoperte scientifiche
-Art.56 Divieto di patrocinio
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I Solidarietà tra medici
-Art.57 Rispetto reciproco
-Art.58 Rapporti con il medico curante
CAPO II Consulenza e consulto
-Art.59 Consulenza e consulto
-Art.60 Divergenza tra curante e consulente
 CAPO III Altri rapporti tra medici
-Art.61 Supplenza
-Art.62 Medico curante e ospedaliero
-Art.63 Giudizio clinico - Rispetto della professionalità
 CAPO IV Medicina legale
-Art.64 Compiti e funzioni medico-legali
-Art.65 Visite fiscali
 CAPO V Rapporti con l'Ordine professionale
-Art.66 Doveri di collaborazione
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
 CAPO I Svolgimento dell'attività professionale
-Art.67 Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale
-Art.68 Rapporto con le altre professioni sanitarie
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
 CAPO I Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato
-Art.69 Medico dipendente o convenzionato
-Art.70 Direzione sanitaria
-Art.71 Collegialità
-Art.72 Eccesso di prestazioni
-Art.73 Conflitto di interessi
 CAPO II Medicina dello Sport
-Art.74 Accertamento della idoneità fisica
-Art.75 Idoneità - Valutazione medica
-Art.76 Doping
 CAPO III Tutela della salute collettiva
-Art.77 Attività nell'interesse della collettività
-Art.78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
-Art.79 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso
DISPOSIZIONE FINALE
* * * Le novità punto per punto
TITOLO I OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Definizioni
Il
Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il
medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito
indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio
della professione.
Il
comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della
professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il
medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui
ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2
Potestà disciplinare - Sanzioni
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal
presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione,
comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della
professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla
legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti.
TITOLO II
DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO I
Indipendenza e dignità della professione
Art. 3
Doveri del medico
Dovere
del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica
dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e
della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di
sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale,
di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano
le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
Art. 4
Libertà e indipendenza della professione
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.
Art. 5
Esercizio dell'attività professionale
Il
medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze
scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come
principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della
libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il
medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli
comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque
parte essa provenga.
Art. 6
Limiti dell'attività professionale
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II
Prestazioni d'urgenza
Art. 7 Obbligo di intervento
Il
medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai
rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente
attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Art. 8 Calamità
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente.
CAPO III
Obblighi peculiari del medico
Art. 9 Segreto professionale
Il
medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che
può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì,
conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la
tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono
giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a
specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e
certificazioni obbligatorie):
a) - la
richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo
legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze
o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) -
l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di
terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere e di volere;
c)-
l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso
di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per
la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Il medico
non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato
confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della
professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
Art. 10 Documentazione e tutela dei dati
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle
pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a
singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità
delle stesse.
Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o
altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la
identificazione del soggetto cui si riferiscono.
Art. 11 Comunicazione e diffusione di dati
Nella
comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche
se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il
medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela
del segreto professionale.
Il
medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente
acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il
medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati
sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della
sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico
La
prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna
la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far
seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato
sospetto diagnostico.
Su tale
presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione,
nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e
terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del
paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto
stesso.
Le
prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso
appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il
medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti
dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e
delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di
impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici
accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono
vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici
non provati scientificamente o non supportati da adeguata
sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie
segrete.
In
nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in
contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di
compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure
disponibili.
La
prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda
tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la
loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali
casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato,
il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a
monitorarne gli effetti.
E’
obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti,
le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento
terapeutico.
Art. 13 Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della
dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito della
diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando,
comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il
cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede
l'acquisizione del consenso.
E'
vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi
eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette
"pratiche non convenzionali".
Il
medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di
favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di
cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine
professionale.
Il
medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di
prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla
professione è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di
appartenenza.
Art. 14 Accanimento diagnostico - terapeutico
Il
medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si
possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o
un miglioramento della qualità della vita.
Art. 15 Trattamenti che incidono sulla integrità psico - fisica
I
trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza
psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento
delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto
beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V
Obblighi professionali
Art. 16 Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico ha l’obbligo dell'aggiornamento
e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo
adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico
scientifico.
TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I
Regole generali di comportamento
Art. 17 Rispetto dei diritti del cittadino
Il
medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria
attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della
persona.
Art. 18 Competenza professionale
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli
deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo,
dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un
adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute
necessarie.
Nel
rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee
informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta
esecuzione.
Il
medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia
in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le
specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art. 19 Rifiuto d'opera professionale
Il
medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la
sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la
propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e
immediato nocumento per la salute della persona assistita.
Art. 20 Continuità delle cure
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso
di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di
fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il
cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata
competenza.
Il
medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve
continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza
fisica e psichica.
Art. 21 Documentazione clinica
Il
medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere
la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa,
o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa
indicati per iscritto.
Art. 22 Certificazione
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.
Art. 23 Cartella clinica
La
cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e
diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e
contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione
patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
CAPO II
Doveri del medico e diritti del cittadino
Art. 24 Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25 Sfiducia del cittadino
Qualora
abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei
suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può
rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso;
deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro
collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla
prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
Art. 26 Soccorso d'urgenza
Il
medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro
collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del
curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione
delle cure.
Art. 27 Fornitura di medicinali
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro.
Art. 28 Comparaggio
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III
Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili
Art. 29 Assistenza
Il
medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il
disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o
extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito
alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti,
violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di
denuncia all’autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti
dalla legge.
Il
medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore
possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e
affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità
e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei
diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e
sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere,
ancorché non legalmente dichiarata.
Il
medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla
competente autorità giudiziaria.
CAPO IV
Informazione e consenso
Art. 30 Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la
più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle
prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo
dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di
promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le
informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter
procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere
fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza
escludere elementi di speranza.
La
documentata volontà della persona assistita di non essere informata o
di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.
Art. 31 Informazione a terzi
L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente
espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè
sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.
In caso
di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali
nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a
ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 32 Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente.
Il
consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei
casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o
terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla
integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della
volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo
informativo di cui all'art. 30.
Il
procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano
comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere
intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione
sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna
documentazione del consenso.
In ogni
caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere
e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici
e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la
volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al
successivo articolo 34.
Art. 33 Consenso del legale rappresentante
Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli
interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati
sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
In caso
di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento
necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico
è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
Art. 34 Autonomia del cittadino
Il
medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente
espressa dalla persona
Il
medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà
in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso.
Il
medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto
della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di
comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale
rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un
maggiorenne infermo di mente.
Art. 35 Assistenza d'urgenza
Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la
vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà
contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure
indispensabili.
CAPO V
Assistenza ai malati inguaribili
Art. 36 Eutanasia
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Art. 37 Assistenza al malato inguaribile
In caso
di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase
terminale, il medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale e
alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato
i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità
di vita.
In caso
di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire
nella terapia di sostegno vitale finchè ritenuta ragionevolmente utile.
Il
sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata
la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
CAPO VI
Trapianti
Art. 38 Prelievo di parti di cadavere
Il
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può
essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi
in vigore.
Art. 39 Prelievo di organi e tessuti da persona vivente
Il
prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se
diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se
non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o
psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative in materia.
Il
prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e
presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi
legali rappresentanti.
CAPO VII
Sessualità e riproduzione
Art. 40 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
Il
medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione
cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia,
nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta
informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di
contraccezione.
Ogni
atto medico diretto a intervenire in materia di sessualità e di
riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare la salute.
Art. 41 Interruzione volontaria di gravidanza
L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla
legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta
a scopo di lucro.
Il
medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per
la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere
sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, può rifiutarsi
d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 42 Fecondazione assistita
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E’
proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi
razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti,
embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di
embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAP. VIII
Sperimentazione
Art. 43 Interventi sul genoma e sull’embrione umano
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono
vietate manipolazioni genetiche sull’embrione che non abbiano finalità
di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art. 44 Test genetici predittivi
Non sono
ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o
predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente
richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del
concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più
ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro
risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze
sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili
interventi di prevenzione e di terapia.
Il
medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a
fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e
consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino
interessato.
Art. 45 Sperimentazione scientifica
Il
progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si
avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Art. 46
Ricerca biomedica e sperimentazione sull’Uomo
La
ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi
all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al
consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per
iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione
sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonchè sui rischi
potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della
sperimentazione.
Nel
caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione
per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il
consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti.
Ove non
esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su
minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di
soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
La
sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei
protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Art. 47 Sperimentazione clinica
La
sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica clinica, può
essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in
quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità
diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
In ogni
caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente
privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili
al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
Art. 48 Sperimentazione sull’animale
La
sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a
finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata
aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta
con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto
il preventivo assenso da parte di un comitato etico.
CAPO IX
Trattamento medico e libertà personale
Art. 49 Obblighi del medico
Il
medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà
personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona,
fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In
caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in
essere o autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità
e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 50 Tortura e trattamenti disumani
Il
medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o
semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o ad atti
di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
E’ vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile.
Art. 51 Rifiuto consapevole di nutrirsi
Quando
una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente
di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze che
tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la
persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria
decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né
collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve
continuare ad assisterla.
CAPO X
Onorari professionali
Art. 52 Onorari professionali
Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale
dell'intesa diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare
il minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni
svolte all'interno di società di professionisti o a favore della
mutualità volontaria compresa l'attività libero professionale
intramoenia, esercitata dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere
e delle aziende sanitarie locali, che si configuri come libera
professione.
Il
medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va
accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il
medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima
professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da
ciascun Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di criteri
definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e
coordinamento.
Il
medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua
opera, purchè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o
illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Art. 53 Pubblicità in materia sanitaria
Sono
vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità
personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella
quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell’uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli
deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o
informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si
concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento
pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Art. 54 Informazione sanitaria
L’informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale.
Per
consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture,
servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con
qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile,
veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e previo
nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell’Ordine
provinciale di appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di
coordinamento della Federazione Nazionale.
Il
medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi
corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire,
indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente
rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati,
spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed
evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale
o della struttura nella quale opera.
Art. 55 Scoperte scientifiche
Il
medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo
sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine
di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.
Art. 56 Divieto di patrocinio
Il
medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio e
avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali
di esclusivo interesse promozionale.
TITOLO IV RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I
Solidarietà tra medici
Art. 57 Rispetto reciproco
Il
rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto
e della considerazione della rispettiva attività professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
Art. 58 Rapporti con il medico curante
Il
medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per
ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega,
acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal
cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al
medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente,
degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni
cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO II
Consulenza e consulto
Art. 59 Consulenza e consulto
Il
medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la
consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo
gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso,
qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del malato
esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche
e/o terapeutiche.
Il
medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto
dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi
fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione
relativa al caso.
Il modo
e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il
curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art. 60 Divergenza tra curante e consulente
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che del consulente.
E'
affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo
terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo alle
situazioni emergenti.
In caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra consulenza.
Lo
specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante
deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo
terapeutico consigliato.
CAPO III
Altri rapporti tra medici
Art. 61 Supplenza
Il
medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto,
cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni
cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di
assicurare la continuità terapeutica.
Art. 62 Medico curante e ospedaliero
Tra
medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private,
anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve
sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla
riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di
informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità
diagnostico-terapeutica.
Art. 63 Giudizio clinico - Rispetto della professionalità
I
giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti
clinico-ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la
dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la
reputazione professionale dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del malato.
CAPO IV
Medicina legale
Art. 64 Compiti e funzioni medico - legali
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale,
il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali,
civili, amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni
possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da
soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel
rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e delle
norme del presente Codice di Deontologia Medica.
Il
medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di
controparte in casi che interessano la persona da lui assistita .
Art. 65 Visite fiscali
Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico:
- deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;
- non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia.
In
situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo
deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone
sollecita comunicazione al medico curante.
CAPO V
Rapporti con l’Ordine professionale
Art. 66 Doveri di collaborazione
Il
medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità
nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra l'altro
ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il
medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua
attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di
esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al
Consiglio provinciale dell'Ordine.
L'Ordine
provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste
modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il
medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali
infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche
competenze che devono informare i rapporti della professione medica con
le altre professioni sanitarie.
Nell’ambito
del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità
del medico convocato dal Presidente dell’Ordine costituisce ulteriore
elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il
Presidente dell’Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di
vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la professione
nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se
iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le
eventuali conseguenti valutazioni.
Il
medico eletto negli organi istituzionali dell’Ordine deve adempiere
all’incarico con diligenza e imparzialità nell’interesse della
collettività e osservare prudenza e riservatezza nell’espletamento dei
propri compiti.
TITOLO V RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I
Svolgimento dell’attività professionale
Art. 67 Modalità e forme di espletamento dell’attività professionale
Gli
accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di
attività professionale in forma singola o associata, utilizzando
strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere
approvati dagli Ordini, se conformi alle regole della deontologia
professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in
ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla
Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa
la notificazione dello statuto all'Ordine competente per territorio.
Il
medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di
altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza
professionale.
L’attività professionale può essere svolta anche in forma associata con
le modalità previste dall’atto di indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
- non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività,
nè forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative
e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia professionale.
Art. 68 Rapporto con altre professioni sanitarie
Il
medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre
professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di
tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Nell’interesse
del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le
competenze professionali.
TITOLO VI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I
Obblighi deontologici del medico
a rapporto di impiego o convenzionato
Art. 69 Medico dipendente o convenzionato
Il
medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di
convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è
soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in adempimento
degli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.
Il
medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e
quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria
attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde
siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.
In
attesa della composizione della vertenza Egli deve assicurare il
servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori
umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e
indipendenza della propria attività professionale.
Art. 70 Direzione sanitaria
Il
medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria nelle
strutture pubbliche o private deve garantire, nell’espletamento della
sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica
e la difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’interno
della struttura in cui opera.
Egli
ha il dovere di collaborare con l’Ordine professionale, competente per
territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti
con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali
nell’interesse dei cittadini.
Egli,
altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo
attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla
struttura.
Art. 71 Collegialità
Nella
salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra
i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture pubbliche
o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di
collegialità e di collaborazione.
Art. 72 Eccesso di prestazioni
Il
medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura
in cui opera ogni garanzia affinchè le modalità del suo impegno non
incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni,
nonché sul rispetto delle norme deontologiche.
Il
medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi
di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera
professionale e la sicurezza del malato.
Art. 73 Conflitto di interessi
Il
medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e private
non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire
direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale.
CAPO II
Medicina dello Sport
Art. 74 Accertamento della idoneità fisica
La
valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere
ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità
fisica e psichica del soggetto.
Il
medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza,
in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata
informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica
attività sportiva può comportare.
Art. 75 Idoneità - Valutazione medica
Il
medico ha l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un
soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la
prestazione agonistica.
Il
medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in particolare
negli sport che possano comportare danni all’integrità psico-fisica
degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità
competenti e all'Ordine professionale.
Art. 76 Doping
Il
medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti
farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di
un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente
o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del
soggetto.
CAPO III
Tutela della salute collettiva
Art. 77 Attività nell’interesse della collettività
Il medico è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettività.
Art. 78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
Il
medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di
trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza
e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre
autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge,
ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art. 79 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso
L’impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel
recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da
abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi,
concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al
superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le
famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e
private che si occupano di questo grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli
Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti
a inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia Medica
e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.
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Le novità punto per punto
Schema messo a punto
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici con gli "Elementi
innovativi del codice di deontologia medica rispetto al testo del 1995"
Giuramento e disposizione finale
Il giuramento, una versione modernizzata del testo ippocratico, che
precede il testo, seppure appena rimaneggiato rispetto a quello del
1995, assume, collegato alla disposizione finale, una valenza più
significativa. L'Ordine professionale, infatti, intende sensibilizzare
il più possibile gli iscritti alla massima conoscenza della normativa
deontologica.
Paziente La tradizionale terminologia è stata non completamente sostituita ma fortemente contenuta rispetto al codice del 1995.
Si è utilizzato
prevalentemente il termine "cittadino" laddove si è inteso sottolineare
l'universalità di principi fondamentali (per esempio, art. 17 "Rispetto
dei diritti del cittadino"); si è, al contrario, fatto ricorso alla
terminologia "persona assistita" o "malato" per scongiurare sia il
rischio di letture paternalistiche e ormai anacronistiche sia il
frequente errore di significato riguardo alla parola paziente intesa
come colui che sopporta quando invece è "colui che soffre", dal latino
"patior" = soffrire.
"Prescrizione e trattamento terapeutico" - Art. 12
Articolo fondamentale all'interno del codice. Punto di snodo
dell'intera articolazione del testo, è frutto di un dibattito interno
serrato e approfondito. Si introduce il principio di uso appropriato
delle risorse economiche che, pur rischiando di indebolire il principio
dell'autonomia del medico nelle scelte diagnostiche, risponde a
principi e indirizzi ormai acquisiti a livello nazionale e
internazionale.
Il principio della
generale necessità di risparmio, la particolare attenzione richiesta al
medico nel prescrivere terapie, farmaci o accertamenti meno costosi
possibile, risponde all'obiettivo di redistribuzione delle risorse
nell'interesse dell'intera collettività.
Nell'art. 12, a fronte
del divieto di ricorso a terapie non sperimentate (il caso Di Bella
insegna), si sottolinea la necessità di assunzione del consenso scritto
del paziente informato in caso di prescrizione di farmaci non ancora
autorizzati al commercio o per indicazioni non previste dalla scheda
tecnica, purché l'efficacia dei farmaci stessi sia scientificamente
documentata.
"Comparaggio" - Art. 28 Si
introduce all'art. 28 volutamente in termini secchi, per rafforzarne
l'incisività, il divieto, in qualsiasi forma, del comparaggio. Un
chiaro messaggio contro il malcostume che nel passato ha determinato
gravi problemi all'immagine del medico.
Pubblicità Rispetto
al 1995 si è meglio precisato il divieto per il medico di utilizzo di
forme dirette o indirette di pubblicità. Si è sottolineata la
differenza tra pubblicità e informazione, responsabilizzando il medico
riguardo a iniziative di educazione sanitaria che devono rispondere a
rigorosi principi scientifici.
Doping Visti i
recenti avvenimenti, rispetto al 1995 si è rafforzato il divieto
dell'utilizzo e della "somministrazione" di trattamenti farmacologi
tendenti ad alterare l'equilibrio psico-fisico dell'atleta.
"Onorari" - Art. 52 Si
ribadisce rispetto al 1995 il principio dell'intesa diretta tra medico
e paziente e la trasparenza nel far conoscere preventivamente l'entità
dell'onorario.
Innovativa la previsione
del rispetto della tariffa massima professionale che ciascun ordine
dovrà adottare con propria delibera sulla base di indicazioni generali
fornite dalla Fnomceo.
"Dovere di collaborazione" - Art. 66
Si sottolinea nel nuovo testo del codice di deontologia medica
l’introduzione di un generalizzato rafforzamento delle competenze del
presidente dell'ordine, anche al di là delle strette attribuzioni della
legge istitutiva. Gli viene, infatti, riconosciuto un ruolo di
vigilanza deontologica più ampia nell'ottica di un più stretto rapporto
fiduciario tra l'istituzione ordinistica e gli iscritti.
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